Amministrazione di sostegno a favore dell’interdizione

 

 

 

Lavoro come psicologo al Consultorio familiare di un paese del centro-italia, seguo da due anni il reinserimento alla vita sociale di un uomo di circa quaranta anni che presenta i postumi derivati da un grave trauma della regione frontale del cranio, con interessamento della materia cerebrale, causato da un investimento stradale.L’incidente è avvenuto circa cinque anni fa, le problematiche di relazione intrafamiliare, l’uomo era sposato con due figlie piccole, e con le rispettive famiglie di origine dei coniugi, hanno determinato lo scioglimento del matrimonio tre anni fa. Credo che la famiglia della persona in oggetto abbia favorito che venisse disposta dal giudice l’interdizione per accellerare  i termini del risarcimento economico derivati dall’Assicurazione. A distanza di cinque anni dall’accaduto il nostro progetto prevede la possibilità di un inserimento lavorativo adeguato alle risorse della persona e parallelamente, la famiglia, ha richiesto al giudice l’annullamento dell’interdizione e l’applicazione dell’Amministratore di sostegno. Il CTU nominato dal Giudice ha rilevato che per usufruire dell’A.d.S. è necessario almeno saper indicare ambiti d’interesse o intenzionalità che sembrano mancare nel paziente. In sintesi il CTU mi dice che le condizioni neurologiche manifestate dal soggetto non dispongono alla eleminazione dell’interdizione stante la sua incapacità a capire appieno le cose ed il contesto che a cui partecipa. La persona in oggetto dispone invece di un buon grado di autonomia sia di movimento che di relazione riuscendo, con un suo codice, a compiere delle modeste spese correnti. Vede le figlie due volte la settimana con il supporto dell’educatore prof., è capace a gestirsi autonomamente nella propria abitazione e prepararsi i pasti.Io sarei di parere diverso stante l’accento sulla valorizzazione del sostegno alle risorse e non la sola tutela del soggetto. Le sarei grato per una sua opinione in merito.

Lo psicologo

 

 

 

Sono d’accordo con Te. Con riferimento al caso di specie, e qui deve essere bravo un consulente di parte, affinchè possa essere revocata l’interdizione a favore della introduzione della figura dell’ amministratore di sostegno, è opportuno fare capire al Giudice di come il soggetto gode di una certa forma di autonomia, tipo la preparazione dei pasti e così via, e che comunque l’interdizione non farebbe altro che essere controproducente per il suo reinserimento in società.Tu pensa che è stato nominato l’amministratore di sostegno ed è stata esclusa l’interdizione in un caso di soggetto caduto in stato vegetativo a causa di un incidente stradale. Al riguardo, il Tribunale di Bologna ha stabilito che il criterio per applicare l’interdizione o la figura dell’amministratore di sostegno non è rappresentato dalla gravità o dalla natura della infermità psichica o fisica.Infatti, la legge istitutiva dell’ADS stabilisce che la nomina dell’amministratore di sostegno può essere posta a favore di persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, il che significa che l’impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere anche totale e permanente.

 

A disposizione.


Pubblicato in: on ottobre 24, 2007 at 5:35 pm  Lascia un commento  

La URI per inviare un trackback a questo articolo è: http://francamassa.wordpress.com/2007/10/24/amministrazione-di-sostegno-a-favore-dellinterdizione/trackback/

RSS feed dei commenti a questo articolo.

Lascia un Commento

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Modifica )

Foto Twitter

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Modifica )

Foto di Facebook

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Modifica )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.